FERIE NON GODUTE 2014: FRUIZIONE ENTRO FINE MESE

La fine del corrente mese coincide con un importante adempimento: i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nel 2014, devono farlo entro il 30 giugno 2016. Qualora ciò non accada, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 16 agosto 2016 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione che va da € 130 a € 780 per ciascun lavoratore.

Ai sensi di legge, ciascun lavoratore ha infatti diritto a un periodo di ferie retribuite irrinunciabile, la cui durata dipende dal c.c.n.l. applicato e comunque non inferiore a 4 settimane.

Tale periodo di ferie, va suddiviso in tre periodi, i quali hanno regole di fruizione diverse.

  • Il primo periodo, relativo alle prime 2 settimane, deve essere goduto nel corso dell’anno di maturazione, anche ininterrottamente, pur nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Civile.
  • Qualora il lavoratore non benefici di detto periodo, il datore di lavoro è sanzionabile e le ferie relative alle prime 2 settimane non godute dal lavoratore, costituiranno un credito che il datore di lavoro dovrà corrispondere alla fine del rapporto di lavoro.
  • Il secondo periodo, relativo alle seconde 2 settimane, deve essere goduto dal lavoratore entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Qualora ciò non avvenga, il datore di lavoro – come abbiamo visto in premessa – sarà sanzionabile e il lavoratore maturerà un credito che gli verrà corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Il terzo periodo, relativo alle eventuali ulteriori ferie previste dal c.c.n.l. applicato, ha solitamente clausole più flessibili in merito alla sua fruizione ed è anche monetizzabile.

Pertanto, le ferie maturate nell’anno 2014 andavano fruite secondo le seguenti scadenze:

  • Prime 2 settimane: entro il 31/12/14;
  • Seconde 2 settimane: entro il 30/06/16;
  • Eventuali ulteriori ferie: possono essere monetizzate.

Allo stesso modo, le ferie in corso di maturazione nell’anno 2016, dovranno essere fruite come segue:

  • Prime 2 settimane: durante l’anno in corso
  • Seconde 2 settimane: entro il 30/06/18;
  • Eventuali ulteriori ferie: possono essere monetizzate.

Ricordiamo che per il periodo obbligatorio (4 settimane) vige il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie non godute.

Fanno eccezione le seguenti ferie, che possono essere sostituite da un’indennità:

  • Ferie maturate fino al 29 aprile 2003;
  • Ferie maturate nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Le eventuali ferie dovute dal c.c.nl superiori al minimo di legge di 4 settimane.

Vi è infine una fattispecie che deroga al divieto generale di monetizzazione:

  • Contratti a tempo determinato, nei quali le ferie obbligatorie maturate possono essere liquidate nel corso dell’anno, anche mensilmente.

Infine, con riferimento ai contributi, si ricorda che permane l’obbligo di assolvimento della contribuzione sulle ferie arretrate non godute.

Così, per esempio, andranno versati i contributi relativi alle eventuali ferie residue al 30/06/16 (quindi maturate nel periodo 01/07/15-30/06/16) entro il 16/08/16 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2016.

 

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 STUDIO B.S.M. ASSOCIATI (2016)

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FERIE NON GODUTE 2014: FRUIZIONE ENTRO FINE MESE ultima modifica: 2016-06-07T10:23:59+02:00 da BriaConsulting